In Italia il giudice può confiscare beni formalmente trasferiti a una persona estranea al reato quando servono a sottrarre prezzo, prodotto o profitto alla misura patrimoniale e l'imputato non dispone di cespiti equivalenti. Lo prevede il nuovo articolo 240-quater del codice penale, che richiede però la prova che il terzo conoscesse, al momento del trasferimento, la finalità elusiva: non bastano l'intestazione formale o la vicinanza personale al reo.
Cresce anche il catalogo dei reati-spia che aprono alla confisca allargata del 240-bis: reclutamento di persone per atti di violenza o sabotaggio, danneggiamento di infrastrutture e sistemi, frode informatica. Nessun bene acquistato prima che la persona diventasse socialmente pericolosa può essere confiscato.
Sui sequestri penali arriva la vendita anticipata dei beni che non si possono custodire senza rischio di deterioramento o forti diseconomie; il ricavato resta vincolato.
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